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Il presidente SoliTodde e il Consiglio di Stato

Posted on 16 Luglio 20244 Gennaio 2025 By Paolo Maninchedda 9 commenti su Il presidente SoliTodde e il Consiglio di Stato

Vorrei segnalare ai brains (si fa per dire) del Campo Largo una sentenza del Consiglio di Stato del giugno scorso (n.05356/2024 REG.PROV.COLL. N. 10109/2023 REG.RIC.).
Poiché noto elementi di continuità rilevanti tra la Giunta Solinas e quella Todde, le cui avvisaglie erano già presenti in campagna elettorale e latamente visibili nelle maggioranze trasversali formatesi ai tempi di Solinas sulla spartizione dei contributi a pioggia a privati amici,  è opportuno far notare che non tutte le pentole trovano il loro coperchio.
L’oggetto del contendere è la tendenza, ormai acclarata, dei due governi Solinas-Todde fintamente contrapposti (parenti della Todde lavoravano a stretto contatto con Solinas) di nominare nei ruoli apicali dell’Amministrazione Regionale (sui ruoli politici io non sollevo obiezioni; ognuno conquista, con la vittoria elettorale, il diritto a nominare chi gli pare) non i più bravi, ma i più vicini e i più devoti, talvolta a dispetto delle norme vigenti.

Andiamo al caso.
La Giunta Solinas aveva indetto la procedura di selezione, ex art. 28 della legge 31/1998, per coprire il posto di Direttore di un Servizio.
Diversi dirigenti avevano fatto domanda, tra cui quello, che chiameremo ai nostri fini Scassaminchia, che successivamente si è rivolto al Tar.
Cosa fa poi Solinas?
Afferma che di quelli che hanno presentato domanda non gliene piace manco uno e attiva la procedura per reclutare dall’esterno (ex art.29 comma 4 bis della 31/1998).
Scassaminchia (mi scuso con i lavati in varechina che non apprezzano questo linguaggio; per loro è volgare, per me è eversivo dell’ipocrisia del potere che paluda sempre in forme auliche le sue vergogne. Si rilassino lor signori della pudicizia verbale, e badino alla sostanza; il mio linguaggio è insetticida per il verminaio che sta crescendo, serve per pulire), che ha studiato, non ci sta e si rivolge al Tar.

Il Tar ne fa una delle sue (mi farebbe piacere conoscere chi presiedeva il giudizio e che carriera ha poi fatto): dichiara, udite udite, che avendo agito la Regione ex art. 29, comma 4 bis della legge regionale 31/ 1998, avrebbe attivato una procedura  che difettava dei requisiti del concorso e si connotava piuttosto per il carattere fiduciario della scelta.
Pertanto, secondo il Tar, avendo agito la Regione come un privato, se ne sarebbe dovuto occupare il giudice ordinario, nelle vesti di giudice del lavoro, e non quello amministrativo. Una genialata! La prima palla va in tribuna e, nel mentre, in campo si continua a giocare. Chi si voleva nominare è stato nominato, e chi non è stato nominato, è stato inviato a perdersi in una questione di diritto che mancu li cani!

Il “carattere fiduciario della scelta” è l’afrodisiaco di SoliTodde, è il suo liquor vitae, con uno scivolamento semantico da ‘fiduciario’ a ‘arbitrario’ che ormai è colto solo dai più sensibili. Solo che Scassaminchia non si rassegna e si rivolge al Consiglio di Stato. Il quale il 14 giugno scorso ha data una breve lezione di diritto al Tar Sardegna e ha fatto cadere una doccia gelata su SoliTodde.

Infatti il Consiglio di Stato ha confermato che le selezioni bandite ai sensi degli art. 28 e 29 della 31/1998 hanno natura concorsuale. Capito? Si ficchino in testa lorsignori che quando si nomina un dirigente ai sensi della 31/1998 si sta facendo un concorso, poca discrezione, nessun carattere fiduciario. Brutta storia per il neo-vassallaggio Cinquetasche, bruttissima storia. Torna in auge il merito, questo sconosciuto!

 

Nomine, Politica, Vetrina

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Comments (9) on “Il presidente SoliTodde e il Consiglio di Stato”

  1. BeppeMao ha detto:
    19 Luglio 2024 alle 16:17

    Si potrebbe anche aggiungere che:

    Trattandosi di procedure concorsuali, quindi CONCORSI (pubblici!), esistono fior di norme (nazionali e regionali) che impongono lo scorrimento delle vigenti graduatorie PRIMA di bandire nuovi concorsi (pubblici)!

    Ogni riferimento all’articolo 4 comma 3 del Decreto Legge n. 101/2013, è assolutamente voluto!

  2. Michele ha detto:
    19 Luglio 2024 alle 11:54

    Gia
    https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/tutti-gli-atti/171991084334899

  3. Antonio Deias ha detto:
    17 Luglio 2024 alle 18:10

    Circa le procedure prescritte e quelle messe in atto nelle nomine dei dirigenti della regione Sardegna, ma soprattutto nell’attribuzione delle funzioni dirigenziali, vi sono da decenni delibere e decreti presidenziali a dir poco bizzarri. Certo prima restavano eccezioni, da qualche lustro pare che la bizzarria sia diventata la norma.
    Sarà interessante, se andrà avanti, vedere come avverrà la creazione del comporto unico dei regionali e degli enti locali, fino ad ora con ordinamenti e organizzazioni completamente diversi, soprattutto per quanto riguarda la dirigenza. Bizzarramente potrebbe dirsi che al riguardo lo “Statuto non scritto e ampiamente praticato” è ben più avanti dello Statuto formale, visto che con il nuovo millennio a non pochi dirigenti di Ente locale sono state attribuite funzioni di direzione regionale. Chi vivrà vedrà.

  4. Paolo Maninchedda ha detto:
    17 Luglio 2024 alle 17:58

    @ Ettore Ho scritto così tanti articoli sui nominati senza requisiti che ho pensato di non doverli riassumere questa volta. Tutto qui.

  5. Ettore Enrico ha detto:
    17 Luglio 2024 alle 16:01

    Cortesemente dovresti indicare non fatti generici ma circostanze. Peccati e soprattutto peccatori, senza preclusioni, sia toddiani che solinasiani. La base del giornalismo, le 5 W, è carente in questo articolo. Scusa e grazie

  6. Beppe ha detto:
    16 Luglio 2024 alle 22:03

    Recentemente sono stati nominati DG pur non essendo manco Dirigenti di ruolo della RAS, lasciando senza incarico altri dirigenti (di ruolo!) della RAS medesima…
    Occorre aggiungere altro?

  7. il potere ha detto:
    16 Luglio 2024 alle 20:03

    A proposito di persone che scommettono sui tempi delle giustizia amministrativa, sulle sentenze del TAR e del Consiglio di Stato.
    C’è una legge che istituisce un’agenzia regionale che recita che: “Il direttore generale è scelto, con procedura a evidenza pubblica, tra persone in possesso del diploma di laurea di comprovata esperienza e competenza in una certa materia e che abbiano svolto, per almeno cinque anni, funzioni dirigenziali in strutture pubbliche o private”.
    Quindi: una procedura ad evidenza pubblica; 5 anni di funzioni dirigenziali (per chi non sa cosa siano: adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; competenza in materia specifica dell’Agenzia, previste dalla legge ma non nella manifestazione di interesse (non male eh, roba seria..). Pare che il fortunato DG non abbia mai studiato alcuna materia afferente alle competenze dell’Agenzia; abbia lavorato in altri settori che vanno dalla progettazione di marciapiedi, pensiline, strade etc.. e che poi, recentemente, si sia occupato di carne (si, carne, proprio carne) e di formazione. In ultimo, la procedura ad evidenza pubblica. Da qualunque manuale di diritto, tra le fasi della procedura ad evidenza pubblica questa: “esame delle domande di partecipazione e confronto delle offerte presentate”. E’ questo il momento in cui la PA esercita il proprio potere discrezionale in ordine alla comparazione delle diverse offerte, fermo restando che l’individuazione dei criteri di giudizio dovrà essere stata resa pubblica con la pubblicazione dell’avviso. Beh, i criteri di giudizio quali sono, come si compara insomma?
    Eccoli dall’avviso: “tra i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, come risultante dall’istruttoria condotta dalla Direzione del personale e riforma della Regione, l’Assessore procederà all’individuazione del candidato da proporre per il conferimento dell’incarico, ferma la necessaria ricorrenza del rapporto fiduciario”. Quindi la comparazione è subordinata al rapporto fiduciario e requisiti previsti dalla legge espunti dal bando consentono al re della scottona di diventare DG. Ottimo!

  8. pecora nera ha detto:
    16 Luglio 2024 alle 08:53

    Mischinos, sos Presidentes de sa RAS solitodhinos in gherra! Ca sa gherra tenet una régula ebbia: VINCERE e VINCEREMO di conclamata memoria e, cun d-una clamorosa vittoria de mancu su 24% de sos pagos Sardos chi amus votadu, a guvernare bi cheret corazu, cudhu de chie “cumandhat faghet leze” (l’ant imparadu de sos Sardos chi in terra nostra cumandhamus cantu cumandhant sas berbeghes?).
    Mischinos!… Custu (a nàrrere de M. Pittau su limbista) nachi nos tiat bènnere o de s’italianu “meschino/meschini” e de s’ispagnolu “mezquino”.
    Ma sos ‘politici’ sardignoli tenent (e nois tenimus!) carchi idea de recuperare unu pagu de dignidade de zente, o nos bastat a èssere mischinos e a manu parada e imbrenugados puru ispetendhe sa limùsina de chie pro fàghere sos afariones suos si faghet mere de sa terra nostra?

  9. Luigi ha detto:
    16 Luglio 2024 alle 07:57

    …..a volte gli Organi di garanzia ………..funzionano !!!!! Prendete nota ,nella gestione della “cosa pubblica” le scorciatoie non funzionano e …basta pico per annullare decisioni opache !!!!!!

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