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Una sentenza senza verità e nobiltà

Posted on 16 Ottobre 202516 Ottobre 2025 By Paolo Maninchedda 33 commenti su Una sentenza senza verità e nobiltà

Parole isolate, concetti alterati Cinquantuno pagine di cui solo 21 decisive: questa la dimensione della sentenza della Corte Costituzionale che ha salvato la Todde dalla decadenza.
Ci vuole pazienza a leggerla, ma non tanta a capirla.
Iniziamo dalla fine.
La sentenza ripetutamente asserisce che il Collegio di Garanzia non poteva “imporre” la decadenza della presidente Todde.
Peccato che l’ordinanza del Collegio di Garanzia non lo abbia fatto in alcun modo.
Il Collegio non ha in alcun modo imposto la decadenza della Todde al Consiglio regionale.
La Corte Costituzionale ha ‘bevuto’ il virgolettato capzioso dell’ordinanza del Collegio fatta dalla difesa della Regione-Todde, che è questo: «si impone …, stante l’accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, la decadenza dalla carica del candidato eletto e trasmissione del provvedimento al Presidente del Consiglio Regionale per la procedura di competenza come previsto dall’art. 15, comma 7, L. 515/93…».

La versione integrale del testo, invece, è questa: «si impone la trasmissione di copia degli atti succitati alla Procura della Repubblica in sede per quanto di eventuale competenza, nonché la comminazione delle sanzioni amministrative e, infine, stante l’accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, la decadenza dalla carica del candidato eletto e trasmissione del provvedimento al Presidente del Consiglio Regionale per la procedura di competenza come previsto dall’art. 15, comma 7, L.515/93».

Come anche un bambino può capire, il valore del si impone è riflessivo e non dispositivo (cioè vale come “è necessario”) e riguarda due azioni: la prima, la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, per quanto di competenza (e su questo tornerò, perché il rendiconto presentato è stato ritenuto sospettabile di non essere veritiero), la seconda, la comminazione delle sentenze amministrative previste dalla legge (le due azioni sono coordinate dalla congiunzione nonché). “L’italiano non è l’italiano – faceva dire Sciascia a uno dei suoi personaggi – l’italiano è ragionare” e se si ragiona e si legge bene l’ordinanza, il Collegio di Garanzia non ha imposto un bel niente a nessuno, ha solo comminato le sanzioni come previsto dalla legge. Il contenuto di questa sentenza è ignobile perché consiste più nelal forza della Corte costituzionale che nelle sue ragioni.

Un geco sullo specchio bagnato Seconda questione: la Corte costituzionale afferma che il Collegio di garanzia regionale non è un organo della Regione ma dello Stato:
«In altri termini, il legislatore regionale sardo ha operato un mero richiamo all’istituzione, già avvenuta a livello statale, del Collegio di garanzia operante nel territorio della Sardegna, senza istituire un apposito e diverso organo amministrativo regionale». Perfetto.

Dopo di che si dovrebbe spiegare come si configura l’operato di questo organo quando una legge regionale fa propria, con indicazione analitica degli articoli di legge, la disciplina dello Stato sulla trasparenza delle spese elettorali (e questo non è messo in discussione dalla Corte) e affida a questo organo i compiti di vigilanza sulle spese elettorali anche per le elezioni regionali. Come si configura un organo dello Stato quando esercita funzioni regionali ed è chiamato in causa, non per la sua natura o istituzione o per le funzioni statali originariamente attribuitegli, ma per l’esercizio di quelle regionali? Agisce sempre in ragione delle funzioni attribuitegli dalle leggi statali o in ragione di quelle regionali? E se agisce in ragione delle seconde, perché il suo operato sarebbe contestabile in ragione delle prime? Mistero.

Il rendiconto a presenza assenza Ma la cosa più grave che la Corte costituzionale ha fatto con questa sentenza, è quella che potremmo chiamare l’alterazione del fatto in sé.
In sostanza, il Collegio di Garanzia, ammettendo l’avvenuta presentazione del rendiconto, avrebbe escluso, secondo la Corte, l’unico motivo di decadenza, ossia la mancata presentazione del rendiconto. Leggiamo cosa dice la Corte:
«Non potrebbe replicarsi che, nella motivazione, l’ordinanza del Collegio di garanzia, pur riferendosi al comma 7 dell’art. 15, e pur parlando esplicitamente di una dichiarazione sulle spese non conforme, avrebbe in realtà inteso contestare la fattispecie più grave consistente nel «mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione», che il comma 8 fa assurgere, come visto, ad esplicita ipotesi di decadenza. Osta a tale ipotesi ricostruttiva il tenore inequivoco della motivazione dell’atto, nella quale l’organo di controllo ha chiarito (pagina 5 dell’ordinanza) «che non è stato affatto contestato […] il mancato deposito della dichiarazione di spesa e rendiconto – come previsto dall’art. 15, comma 8, della legge richiamata (diffida e termine di 15 giorni, come specificamente richiesto dalla norma)», quanto piuttosto di aver contestato «l’anomalia derivante dalla non conformità della dichiarazione di spesa e rendiconto da lei stessa presentata», avendo il Collegio avuto la possibilità di sottoporre ad esame «la dichiarazione di spesa e rendiconto depositate con la relativa documentazione».

Isolare le frasi virgolettate dal contesto dell’ordinanza del Collegio di Garanzia appare quantomeno sofistico, non foss’altro perché:
1) la Corte si sottrae alla valutazione dell’assoluta mancanza di nomina del mandatario;
2) il fatto che il Collegio di Garanzia argomenti che il rendiconto presentato non risulti attribuibile né alla Todde né al suo partito né ad alcuna delle liste presentate, né è certificato da alcun mandatario.
Il Collegio di Garanzia ha accertato che c’è stata sì la presentazione di un rendiconto, ma non essendo questo pertinente ad alcun candidato e partito è come se non fosse stato presentato.
La Corte costituzionale accredita che basta presentare un qualsiasi rendiconto per non decadere: al massimo si paga una multa.

La cosa è ancor più grave perché il Tribunale civile si è già pronunciato su questa vicenda con la sentenza 848/2025 e ha sancito che depositare atti oggettivamente inidonei a ricostruire entrate e uscite equivale a “mancato deposito” del rendiconto (e ha richiamato la sentenza Cass. Civ. sez. II, 13 aprile 2017, n. 9587) affermando, peraltro, che presentare un “rendiconto altrui” (del fantomatico Comitato Cinquestelle) e non validato da un mandatario rende giuridicamente inesistente il binomio dichiarazione-rendiconto.
Quindi adesso siamo di fronte a una situazione abominevole: il Tribunale civile ha detto che nel merito ricorreva il caso di cui all’art.8 della legge 515 (quello che prevede la decadenza); la Corte costituzionale, invece, ha asserito, con giubilo di tutti gli imbroglioni d’Italia, che basta presentare un qualsiasi rendiconto, anche senza mandatario, per non incorrere nella decadenza.
La Todde è salva, ma il diritto in Italia è morto.

Giustizia, Politica, Vetrina

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Comments (33) on “Una sentenza senza verità e nobiltà”

  1. Luca ha detto:
    17 Ottobre 2025 alle 22:54

    Professor Maninchedda, ma quindi tutte queste tonnellate di lettere per affermare una cosa che è scritta nella costituzione (e forse pure su Wikipedia) e che sa dal primo anno un qualsiasi iscritto a giurisprudenza?
    La Corte è costituita da quindici giudici, la cui elezione spetta a diversi organi: cinque sono scelti dal Parlamento, cinque dal Presidente della Repubblica e cinque da tre collegi di cui fanno parte le più importanti magistrature.
    Giusto perché si sappia però, a febbraio 2025 due giudici sono stati designati dai partiti che sostengono il governo Meloni, uno dalle opposizioni e uno “indipendente”, ossia condiviso dalla maggioranza degli schieramenti.
    Il costituzionalista Francesco Saverio Marini è stato eletto “in quota” Fratelli d’Italia: da oltre due anni Marini è consigliere giuridico della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Massimo Luciani, accademico dei Lincei e professore di diritto pubblico, è il nome proposto dal Partito Democratico e dai partiti di opposizione in generale, mentre il nome di Roberto Cassinelli è stato avanzato da Forza Italia. Genovese, avvocato cassazionista, Cassinelli è stato parlamentare del partito di Antonio Tajani dal 2008 al 2022. Infine, la giurista Maria Alessandra Sandulli è considerata come “indipendente”, non essendo vicina a nessun partito in Parlamento.
    Questo comunque non aggiunge e non toglie nulla al fatto che la Corte costituzionale è il più importante organo di garanzia costituzionale nell’ordinamento giuridico italiano.

  2. Sardinia Job ha detto:
    17 Ottobre 2025 alle 21:05

    Sia lodato il cielo se i cagliaritani Giudici civili di seconde cure avranno ancora il coraggio di attribuite la caduta della MELA alla FORZA DI GRAVITÀ e non al mero stato di sospensione nel quale la costringeva il suo albero natale…

    Forza Prof. Avv. FERCIA!!!

  3. Aequitas ha detto:
    17 Ottobre 2025 alle 17:13

    https://www.unionesarda.it/news-sardegna/decadenza-todde-il-professor-fercia-non-si-arrende-nuova-memoria-difensiva-sara-il-tribunale-a-decidere-ihlja4gj

    Ah, la Consulta ha parlato! E, come al solito, con quell’eleganza un po’… “confusa”: invece di applicare i commi 8 e 9 dell’articolo 15 della legge 515/1993, si è limitata al 7. Ma attenzione: anche così, la Todde ha combinato guai seri.
    E qui entra in scena il nostro protagonista, il professor Fercia: limpido come un faro nella nebbia. Le violazioni della Todde, benché gravi, non precludono la decadenza, che spetterà valutare al giudizio ordinario. Tradotto per i tifosi della Todde: potete festeggiare quanto volete, ma il campionato vero si gioca ancora, e la squadra non è esattamente in testa.
    Ironia della sorte: la violazione riguarda trasparenza e dichiarazione dei finanziamenti ai partiti. Quei principi che i grillini hanno sempre sventolato come scudi contro i “partiti corrotti”. Eppure eccoli qui, festeggianti come se la Todde avesse appena vinto la Coppa del Mondo, mentre la Corte la smaschera come una bambina sorpresa a rubare la marmellata.
    Insomma: la Todde è un’eroina tragicomica della nostra epoca politica, e i suoi supporter sono tifosi entusiasti… che ancora non si sono accorti che la partita è tutt’altro che chiusa.
    Avanti tutta, professore Fercia: che la giustizia faccia il suo corso e che almeno qualcuno impari che brindare prima del fischio finale è… un po’ prematuro.

  4. Sardinia Job ha detto:
    16 Ottobre 2025 alle 19:16

    In giorni come questi, dove una Corte di elevati ci ha raccontato che la MELA cade a terra solo perché v’era un ALBERO che in precedenza la manteneva in sospensione, si ascolta “Il Gorilla” di De Andrè, confidando un giorno di assistere ad analoghe scene!

  5. Paolo Maninchedda ha detto:
    16 Ottobre 2025 alle 19:12

    Perché la Corte costituzionale è uno degli organi più politicizzati dello Stato, non a caso eletto a voto compartimentato dal Parlamento.

  6. Alberto M. ha detto:
    16 Ottobre 2025 alle 17:25

    Vedi ratti specchi con tante mani che scivolano stridendo, fatevene una ragione, li ha deciso la suprema corte, non l’assemblea di un qualunque condominio.

  7. Salvatore ha detto:
    16 Ottobre 2025 alle 16:41

    Corte Costituzionale vomitevole….

  8. Luca ha detto:
    16 Ottobre 2025 alle 15:53

    Posto che anche io leggo tantissimi fini giuristi tra i commentatori, io che all’università ho dato solo gli esami di diritto Pubblico, Privato, bancario e commerciale mi astengo da commenti tecnici per non sfigurare.
    Però una cosa mi sento di chiedere a lei e ai tanti fini giuristi, ma per quale motivo la Corte Costituzionale avrebbe dovuto evitare la decadenza della Todde in maniera che potremmo definire, sempre seguendo l’onda di certi commenti, artefatta? Perché?!? Cui prodest?

  9. Paolo Maninchedda ha detto:
    16 Ottobre 2025 alle 15:38

    Signor Gabriele, la Corte non ha esaminato la motivazione dell’ordinanza ingiunzione, ma ha volutamente segmentato la parte nella quale dà atto dell’avvenuta presentazione di un rendiconto, dalla parte nella quale accerta che si tratta di un rendiconto non riferibile né alla Todde né al suo partito e quindi tale da non rilevare per la rendicontazione delle spese. Poi, a voler essere precisi, la corte prescinde dalla mancata nomina del mandatario e afferma essere stato imposta al Consiglio regionale la decadenza quando questa imposizione non è reperibile in alcun atto. È solo ed esclusivamente una brutta pagina del diritto e della storia, non tutta luminosa, della Corte costituzionale, supremo organo politico eletto dal Parlamento.

  10. Marco Casu ha detto:
    16 Ottobre 2025 alle 14:34

    Mimmo , se possono parlare solo i Giuristi che senso avrebbe partecipare alle cose che riguardano la propria comunita’? , si partecipa attraverso la lettura degli strumenti che la Rubrica ci mette a disposizione. E’ ovvio che nel pensare l’errore incombe ma le assicuro senza nessuna bava alla bocca. Ad esempio, l’intervento della Signora Laura, ben articolato e particolareggiato lo considero superlativo, malgrado pong’e in evidenza che non vi sia stato un corretto esercizio dello strumento giuridico, ci insegna che il medesimo e’ una cosa altamente seria.

    Ecco proprio riprendendobil discorso della Signora Laura, credo che per paradosso, la faccenda non sia stata per niente chiusa. Come le vie del Signore anche Pare DIRITTO ha le sue.

  11. Marco Razzoli ha detto:
    16 Ottobre 2025 alle 13:58

    La Corte Costituzionale ha salvato la Todde, ma ha rovinato la Sardegna. Tutti coloro che vogliono l’eolico ed il fotovoltaico nella nostra Isola sanno che avranno le mani libere. Le firme dei Sardi per Pratobello saranno (ahinoi) lettera morta.
    E qui non si deve sparare a zero sui “continentali”, ma sui Sardi inetti. Non il Popolo, ma chi continua a dormire in Via Roma ed in Viale Trento.
    Poveri noi!

  12. gabriele ha detto:
    16 Ottobre 2025 alle 13:28

    La Consulta era chiamata a esprimersi (esclusivamente) sulla ordinanza-ingiunzione del collegio di garanzia, non sulla pronuncia del Tribunale, per cui quanto stabilito da quest’ultimo non poteva avere alcuna rilevanza al fine di stabilire se il collegio di garanzia elettorale avesse o meno esorbitato dai propri poteri.
    I giudici costituzionali prendono atto che nella motivazione dell’ordinanza-ingiunzione del collegio di garanzia elettorale la decadenza viene agganciata (soltanto) alla violazione di norme rispetto alle quali la legge 515/1993 non dispone espressamente la decadenza e che il collegio di garanzia afferma chiaramente che “non è stato affatto contestato […] il mancato deposito della dichiarazione di spesa e rendiconto”.
    Forse allora è il collegio di garanzia elettorale ad avere motivato male.

  13. Silvana ha detto:
    16 Ottobre 2025 alle 13:17

    Hanno, chi più chi meno, pasticciato tutti. Ma ora nei pasticci siamo rimasti noi sardi.

  14. Antonio ha detto:
    16 Ottobre 2025 alle 13:11

    Secondo me la Todde cercherà altri consulenti per far fare consulenza su lei stessa.
    Saludos dae Pattada

  15. Antonio ha detto:
    16 Ottobre 2025 alle 12:44

    prof. chissà se il campo largo leggono il suo blog , sarà intervenuta qualche manina esterna a pensar male a volte ci si azzecca diceva un vecchio volpone della politica

  16. Laura ha detto:
    16 Ottobre 2025 alle 12:41

    Gentile Professore, normalmente la lettura del suo blog si esaurisce in un piacevole dialogo virtuale, come accade quando si leggono i classici. Questa volta intervengo per dialogare con lei sul punto. Capisco lo spirito che la porta a scrivere che il diritto è morto, è stato quello che ho pensato anche io. Ma il diritto è quello strumento micidiale che per funzionare richiede molto rigore e un fondo di giustizia. Tutti abbiamo capito che sostanzialmente la Presidente non ha presentato alcun documento che potesse essere qualificato come rendiconto, commettendo violazioni gravissime e insanabili. Ma se l’ordinanza-ingiunzione non ha contestato direttamente la fattispecie decadenziale della mancata presentazione ( attivando un più blando procedimento di integrazione documentale anziché di diffida prima di rendersi conto che il rendiconto sostanzialmente non esisteva), se inoltre nell’ordinanza ingiunzione è scritto espressamente che non si contesta la mancata presentazione del rendiconto, poi viene difficile pensare di far discendere in modo indiretto l’effetto della decadenza utilizzando altre fattispecie che singolarmente decadenziali non sono. Se vogliamo è anche una questione di buon esercizio del potere sanzionatorio. Su questo io credo che la Corte Costituzionale non abbia poi così sbagliato a censurare il modo in cui l’organo collegiale ha agito prima e argomentato poi, in una materia in cui l’eleggibilità è la regola e l’ineleggibilità l’eccezione. Questo è il rigore dello strumento giuridico: se le cose non sono impostate correttamente e in modo chiaro, in una materia governata dal principio di tassatività non puoi aggiustare in itinere e quindi prima o poi la paghi (non sempre, ma succede). Qui il Collegio l’ha pagata eccome, perché il Giudice ha ritenuto che avesse esercitato il potere di decadenza “oltre i confini” cioè in relazione a casi non previsti dalla legge (non ha invece negato che questo potere astrattamente esista e ha fatto salva la prerogativa di riqualificazione del fatto che spetta al giudice civile). Le contraddittorietà interne all’operato del collegio portano a questa censura e possono anche spiegarsi (forse) senza alcuna malizia: semplicemente come limite dovuto alla collegialità dell’organo e al fatto che il procedimento di formazione della volontà negli organi collegiali è più complesso, con possibilità di decisioni a maggioranza eccetera… ma questo solo i componenti possono saperlo. La Corte Costituzionale dice però una cosa molto interessante, che smonta sia l’argomento chiave della difesa della Presidente (la pretesa non applicabilità all’elezione dell’organo monocratico delle norme che riguardano l’elezione dei consiglieri), sia la deliberazione del collegio di garanzia che aveva escluso (a maggioranza) già in una fase preliminare del procedimento che alla Presidente potessero applicarsi le norme relative al superamento dei limiti di spesa (così è scritto nella prima pagina dell’ordinanza). La Corte Costituzionale ha scritto invece che in virtù dell’ampio rinvio operato dalla legge statutaria alle leggi statali si applica anche all’elezione del Presidente l’intero apparato di controllo e in particolare gli artt. 7 e 15 della legge 515 del 1993. Sembrerebbe dunque che i limiti di spesa di cui all’art. 7 debbano valere anche per il candidato Presidente della Regionale, cosa che invece il collegio aveva escluso. Si tratta di una ben poco contestabile fattispecie in quanto basata su soglie e numeri non su significati e significanti. Più in generale, sembrerebbe che la Corte abbia voluto dire che non c’è anarchia in Sardegna sulle norme che regolano i meccanismi di controllo e finanziari delle elezioni: allo stato attuale, si applicano proprio tutte quelle statali! Ma si applicano con rigore e in modo diretto, senza interpretazioni oblique. Sarà interessante vedere come la Corte d’Appello interpreterà il potere di riqualificazione del fatto e se avrà una rilevanza la circostanza che il Giudice delle Leggi abbia detto chiaro che tutte le norme si applicano all’elezione del Presidente, compresa quella relativa al superamento dei limiti di spesa la cui inoperatività sembrava essere ormai fuori di dubbio.
    Per il momento, summum ius summa iniuria. Saluti.

  17. Mimmo ha detto:
    16 Ottobre 2025 alle 12:35

    Commentatori tutti fini giuristi ed esperti di diritto costituzionale che commentano con la bava alla bocca, addirittura si da della “cricca di vecchi rincoglioniti” con annessi e (sconnessi) insulti ai giudici della Corte Costituzionale.
    Più che principi del foro sembrate adoratori di un altro tipo di foro

  18. sardosardo ha detto:
    16 Ottobre 2025 alle 12:14

    Non c’è peggiore tirannia di quella esercitata all’ombra della legge e con i colori della giustizia… (Montesquieu)

  19. Antonello M ha detto:
    16 Ottobre 2025 alle 12:02

    Toh, recupero un buon Pannella d’annata…
    https://www.radioradicale.it/scheda/293242/nessuno-sembra-notarlo-ma-da-20-anni-dico-che-la-corte-costituzionale-e-la-suprema/stampa-e-regime

  20. Arrosciu ha detto:
    16 Ottobre 2025 alle 11:24

    Spudorati.

  21. luca ha detto:
    16 Ottobre 2025 alle 11:14

    Una roba allucinante.

  22. Francesco ha detto:
    16 Ottobre 2025 alle 09:43

    Ma cosa dobbiamo pensare se la Todde e quella banda di analfabeti che la circondano non ha rispettato una che è una norma e regola elettorale, ponendosi al di fuori della legge e al di sopra degli altri concorrenti-candidati e partiti, barando e falsando il gioco elettorale, insultando ed oltraggiando il cuore della democrazia e una cricca di vecchi rincoglioniti, assisa su alti scranni si inventa un cavillo per sfuggire e scamparsela da una più che evidente condanna, il tutto ad uso del popolo coglione che ignora il latinorum?

  23. Maurizio Loi ha detto:
    16 Ottobre 2025 alle 09:21

    Buongiorno Professore, provo ad esporre la mia tesi che più o meno è la sua.
    Nell’ordinanza del 3 gennaio 2025 del Collegio di Garanzia, si parla di non conformità della dichiarazione resa dalla Todde sul rendiconto. Mentre invece del fatto che il Collegio abbia contestato che il rendiconto non è stato di fatto presentato, ne parla il professor Fercia, nelle memorie che lei ha gentilmente reso pubbliche nel suo blog. Il tribunale di Cagliari, infatti viene incontro alle tesi del professor Fercia nelle pagine 57,58 e 59.
    Il Tribunale di Cagliari di fatto, ha cambiato la prima contestazione del Collegio, convertendo la non conformità della documentazione presentata a una mancata presentazione del rendiconto, citando anche la giurisprudenza di legittimità, la famosa sentenza 9587 del 2017. C’è un altro aspetto che mi lascia perplesso.
    A pagina 64 della sentenza del Tribunale di Cagliari, i giudici civili affermano che il Collegio di Garanzia non ha disposto la decadenza, ma avendo accertato che le gravi violazioni portassero a tale conseguenza, ha disposto la trasmissione degli atti al Consiglio regionale.
    Mentre invece la tesi della Corte costituzionale è che il Collegio abbia imposto la decadenza al Consiglio regionale (quindi smentendo le affermazioni riportate sopra dei giudici di Cagliari), esorbitando dai propri poteri.

  24. Raffaele Angelo ha detto:
    16 Ottobre 2025 alle 09:07

    L’ ingiustizia è servita. Per ora.

  25. Stefano Locci ha detto:
    16 Ottobre 2025 alle 08:59

    Egregio, la pronuncia in questione è la pietra tombale su quella che fu la patria del diritto piuttosto ormai assurta a patria del rovescio. Dopo la famosa pronuncia sui jeans in un caso di stupro di 30 fa, fino al recente mancato riconoscimento della premeditazione in un caso di femminicidio dove per 6 mesi l’assassino aveva fatto largo uso di topicidi negli alimenti somministrati alla vittima …. beh …. pensavo di aver visto tutto in questo bizzarro mondo togato. E invece no, il fondo è ancora da trovare. In un ordinamento in cui sanità, istruzione e giustizia sono scomparsi la dissoluzione dello Stato è compiuta. Non resta che armarci di machete per farci strada nella giungla. Saluti.

  26. Carlo ha detto:
    16 Ottobre 2025 alle 08:47

    Niente di nuovo
    In Italia si fanno le leggi, si violano e poi non si ha il coraggio di farle rispettare.
    Naturalmente fatta eccezione per i poveracci.

  27. Marco Casu ha detto:
    16 Ottobre 2025 alle 08:37

    Paradisiaca la Dichiarazione di Comandini: “””la nostra tesi VINCENTE””

    Pie’ ajo ma davvero dici? Ti sei letto la 148? Questi non hanno accolti nessuna tesi.

    Perdoni Paolo, rido in casa sua.

  28. Renato Orrù ha detto:
    16 Ottobre 2025 alle 08:31

    …sui social Qualcuno ieri ha scritto : ” …la Corte Costituzionale ha solo certificato che la Legislazione dei LitaGliani è come il gioco del Poker …non c’è mai sicurezza di vincere ! “.
    Già non avrà ragione Qualcuno ?

  29. Marco Casu ha detto:
    16 Ottobre 2025 alle 08:06

    La Corte sorvola sulle conseguenze. Risulta dalla sua sentenza che ammette la gravita’ dei Fatti ma non si esime da una Decisione che risulta sorprende: il Collegio ha esorbitato dai suoi compiti.
    Penso e non e’ uno scherzo di viaggiare in avuto senza patente e di portare con me la sentenza della C.C. : il primo operatore che mi ferma e mi contesta la nancanza della patente, eccepisco che sta esorbitando dai suoi poteri. Anzi gli presento quella di mia moglie, pari sono.

  30. Carla ha detto:
    16 Ottobre 2025 alle 08:05

    Perciò alle prossime elezioni se dovessi candidarmi sarei libera di presentare come rendiconto un qualunque scontrino della spesa del supermercato… complimenti!!! completamente snaturato lo spirito con cui era nata la legge 515 all’epoca di mani pulite

  31. Marco Casu ha detto:
    16 Ottobre 2025 alle 07:49

    Fondatissimo il pensiero di Nietzsche: non esistono Verita’ ma solo interpretazioni di fatti

  32. Paolo1 ha detto:
    16 Ottobre 2025 alle 07:36

    Egr. professore, sarei stato molto curioso se a non aprire un conto dedicato per la rendicontazione di un bando PSR sarebbe stato un piccolo operatore agricolo. Il piccolo imprenditore si sarebbe trovato con il progetto bocciato solo ed esclusivamente perchè non aveva aperto il conto dedicato andando a finire in bancarotta lui famiglia e azienda. Non si capisce perchè si usino 2 pesi e due misure, è vero bisogna rispettare le sentenze ma ad ogni cosa mi sembra ci sia un limite. Qua ci ritroviamo in contrasto tra il Tribunale Civile e la Corte Costituzionale, non una cosa da poco. Poi politici e burocrati escono in televisione e parlano di astensionismo, si facciano una domanda e ne traggano una risposta. Qua non stiamo parlando di Destra o Sinistra, qua a mio avviso si parla di rispetto delle leggi e questa sentenza aprirà a mio avviso altri scenari non poco complicati.

  33. A ha detto:
    16 Ottobre 2025 alle 07:17

    Non sono affatto stupito di questa sentenza, posto che il 90% dei candidati al concorso in magistratura viene bocciato perché non sa scrivere (e quindi neanche leggere) in italiano corretto.
    Il restante 10% è scampato per culo ed è comunque schierato a sinistra, se lo stesso casino l’avessi combinato Truzzu sarebbe confinato all’Asinara in regime di 41bis.
    Comunque mi è sembrato di capire che ancora bisogna attendere *La Corte costituzionale è solo il primo tempo della partita giudiziaria d’autunno sul futuro della Presidente Todde. La governatrice ha depositato appello contro la sentenza del 28 maggio. L’ultimo match si terrà il 21 novembre prossimo quando i giudici della Corte d’Appello di Cagliari dovranno esprimersi sulla sentenza del tribunale civile di Cagliari, che la ha già dichiarata decaduta. Se verrà considerato inammissibile il ricorso, allora si procederà con lo scioglimento dell’Assemblea, e di conseguenza, con le elezioni anticipate. Fonte Open*

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