È stata pubblicata nei giorni scorsi una sentenza che ha da insegnare qualcosa.
Il caso opponeva Mario Guerrini a Giovanni Satta.
Guerrini aveva scritto un “articolo” e Satta aveva replicato con toni alti, scartavetranti.
Tre mesi dopo, Guerrini aveva denunciato per diffamazione Satta.
Il giudice, nella sentenza, riepiloga in primo luogo i fatti.
«Il fatto si colloca nella dinamica relazionale sviluppatasi all’interno del social network Facebook, dove la rapidità del mezzo, unita alla scarsa sedimentazione emotiva, finisce spesso per generare conflitti amplificati rispetto alle intenzioni iniziali dei protagonisti. nel caso in esame, tale dinamica si è consumata nell’arco di due giorni e di due soli post».
Il primo dei due post è del giornalista, il quale “introduce la figura di Satta nei seguenti termini: Il diplomatico. Inquisito. È il consigliere regionale Giovanni Satta”. Commenta il Giudice:
«Un esordio che già accosta la qualifica politica ad una condizione di presunta abitualità con il mondo giudiziario. Seguono, immediatamente, ulteriori espressioni volte a collocare l’imputato in un alveo di “cronaca nera” (Bene, proprio in queste ore Giovanni Satta torna alla ribalta della cronaca nera). La parte centrale del post contiene poi affermazioni particolarmente penetranti, presentate come fatti ormai consolidati, benché non riscontrati nella documentazione ufficiale. Guerrini scrive: “Stamane sull’Unione Sarda appare la notizia che è stato rinviato a giudizio per riciclaggio”; “Satta fu anche arrestato. E incarcerato. Per traffico internazionale di stupefacenti”, ancora “Satta fu nuovamente arrestato e messo ai domiciliari nel 2022. Per un presunto giro di mazzette”; inoltre, nella parte finale del suo scritto, costruisce una narrazione cumulativa e suggestiva: “Arrestato. Incarcerato. Nuovamente arrestato e messo ai domiciliari. Ora la nuova accusa. Per riciclaggio”. Il quadro che ne risulta, nel suo insieme, è quello di una persona stabilmente attraversata da vicende di rilevanza penale, con una costante presenza in ambito criminale».
Queste affermazioni erano vere?
Continua il Giudice: «Il post della parte civile si presenta come un commento politico nel quale l’autore, però, non si limita a valutazioni di natura istituzionale, ma formula una ricostruzione sommaria e assertiva di vicende giudiziarie riferite all’imputato, connotata sin dalle prime righe da un’impostazione marcatamente provocatoria, combinando riferimenti eterogenei a procedimenti diversi. Ne deriva, innegabilmente, un quadro che suggerisce una continuità quasi abituale tra la figura di SATTA GIOVANNI e la “cronaca nera”, giacché gli vengono attribuiti arresti per traffico internazionale di stupefacenti, coinvolgimenti in “giri di mazzette”, un rinvio a giudizio per riciclaggio e una pluralità di vicende che, presentate in sequenza, si saldano in una rappresentazione negativa unitaria e fortemente denigratoria.
È dato documentalmente certo – come emerge dalla certificazione del casellario giudiziale in atti – che tali affermazioni non trovino riscontro (…)
Le modalità con cui Guerrini seleziona, accosta e ripropone i fatti non possono ritenersi neutrali. Il modo in cui gli avvenimenti sono stati riportati, selezionati e accostati poteva ragionevolmente ingenerare in SATTA GIOVANNI il convincimento di essere stato presentato sotto una luce indebitamente denigratoria».
Fissiamo dunque, in astratto, un punto: cosa fare quando si viene accusati ingiustamente?
Giovanni Satta sceglie una strada estranea al diritto e in sintonia col clima di Facebook: risponde pan per focaccia. racconta il giudice:
«… l’imputato fa ricorso a espressioni aspre e scomposte, definendo Guerrini “sciacallo”, “ciarlatano da quattro soldi”, “feccia giornalistica”, “cane con la rabbia”, “scimmia giornalaia”, e arrivando a dichiarare che, incontrandolo, sarebbe tentato di “prenderlo a calci nel sedere”, pur aggiungendo che non lo avrebbe fatto “per rispetto dell’età”.
Si tratta indubbiamente di formule considerevolmente offensive, che superano la soglia della continenza. Tuttavia, tali parole non possono essere esaminate isolatamente e avulse dal contesto, bensì nel loro contesto psicologico e temporale. Esse rappresentano la reazione a caldo di chi, poche ore prima, aveva letto una rappresentazione pubblica della propria persona costruita mediante l’attribuzione, come pacifiche, di vicende giudiziarie di dubbia esistenza, non risultanti dai documenti ufficiali, o presentate come se fossero state definitivamente accertate.
La reazione dell’imputato appare dunque frutto di uno stato emotivo intenso e improvviso, come attestato sia dalla rapidità con cui il post viene pubblicato sia dal fatto che il giudicabile lo rimuove spontaneamente in un arco di tempo limitato, senza reiterare l’offesa né avviare ulteriori iniziative ostili nei confronti della parte offesa. Tale condotta successiva risulta pienamente coerente con un episodio isolato di ira momentanea e non con una volontà diffamatoria consapevole e prolungata».
E qui la ricostruzione si arricchisce, per noi profani del diritto, di un elemento interessante. Non basta lo schema azione-reazione o provocazione e reazione d’impeto che dir si voglia, contano anche i tempi della querela, perché rivelerebbero le reali intenzioni.
Prosegue il Giudice:
«Ulteriore elemento rilevante, nel delineare il contesto complessivo, è la tempistica della querela. Guerrini Mario, infatti, pur lamentando una grave lesione della propria dignità, non presenta querela nell’immediatezza, bensì il 27 settembre 2023, vale a dire quasi tre mesi dopo il post e – circostanza significativa, messa acutamente in luce dalla difesa – il giorno successivo alla pubblicazione dell’articolo di stampa che dava la notizia del proscioglimento dell’imputato nel procedimento per riciclaggio impropriamente richiamato nel suo post originario. Questa scelta temporale, pur non inficiando la validità formale della querela, contribuisce a definire il quadro motivazionale della vicenda e contribuisce a chiarire la dinamica complessiva degli eventi».
In sostanza, una querela in contropiede, non può nascondere il contenuto del suo tempismo.
Come ne è uscito il Giudice?
A suo dire «Letta nel suo insieme, la sequenza degli eventi risponde puntualmente alla struttura delineata dall’art. 599 del cod. pen.:
– un fatto ingiusto iniziale, rappresentato dal post di Guerrini, per contenuti, modalità e mancanza di attendibilità;
– un immediato stato d’ira in capo al destinatario;
– una reazione impulsiva e circoscritta, priva di ulteriori sviluppi, poi spontaneamente rimossa.
La giurisprudenza, anche recente, ha chiarito che la provocazione prevista dall’art. 599 del cod. pen., invero, costituisce una scusante che non esclude l’antigiuridicità del fatto ma elimina la rimproverabilità penale dell’autore quando la reazione sia determinata da un turbamento emotivo immediato generato da un comportamento ingiusto altrui».
Conclusione:
«Visti gli artt. 599 cod. pen. e 530 cod. proc. pen. assolve SATTA GIOVANNI dal reato ascrittogli perché non punibile per aver commesso il fatto nello stato d’ira determinata da un fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso».
Potrebbe dirsi: chi di rabbia ferisce, di rabbia perisce.

Ovviamente il buon Guerrini si guarda bene dal dare la notizia.
Come sempre accade ogni qual volta le notizie non sono a lui gradite.
Non è giornalismo, è OMISSIS a senso unico che colpisce sempre e solo una parte e cioè tutti tranne la Presidente della Regione da lui osannata.
Ovviamente sempre in virtù della tanto osannata libertà di stampa non accetta contraddittorio, basta pubblicare una risposta poco gradita a un suo post e zac…. Cancella il tuo commento e ti inibisce la possibilità di commentare sulla sua pagina.
Guerrini (scusate la virgola prima del verbo), è avezzo sia all’attacco sistematico dei poteri “deboli”, ma ancor più grave, essendo letto molto, alla “dimenticanza” delle regole grammaticali in relazione alla punteggiatura. Ricorda un noto manager della Costa Smeralda (laureato di “confusione”) che in un intervista alla televisione disse:”uno dei migliori agosti di sempre!” Guerrini, poi, come Pili, nella sua pagina accetta pitagoricamte solo adepti. Indomma, professò, a differenza sua, fa il forte con i deboli e il debole con i forti.
Egr Prof.
questo è il primo passo che dice basta ad un giornalismo d’assalto,basato su accuse che dovranno essere confermate da sentenze passate in giudicato, ma che vengono riportate come se si trattasse di certezze acquisite sulle quali nessuno può far niente per opporsi.
Altro punto: un quotidiano pubblica in prima pagina (ad ex otto colonne) la notizia che un personaggio noto in qualunque campo, dalla politica allo sport, sia accusato,arrestato o solo raggiunto da notizia di indagini sulla sua persona. Ebbene, in un numero elevato di casi tutto si risolve in un nulla di fatto con assoluzione piena dell’ inquisito “per non aver commesso il fatto”.
Ed il giornale che aveva dato il massimo risalto alla notizia iniziale, che fa? Pubblica la notizia assolutoria in prima pagina, ad ex 8 colonne? Manco per idea!! Un trafiletto nell’ angolo basso della pagina meno letta del quotidiano in una, max due colonne, in modo che il minor numero possibile di persone vada a soffermare la propria attenzione sulla notizia . E così dopo i magistrati che hanno sbagliato nell’ indagare, si aggiunge la carta stampata che commette un grave errore nel non dare analoga impaginazione sia alla notizia accusatoria che alla notizia assolutoria, con un risultato comune: entrambi non pagano alcuna penale!
Col referendum abbiamo generosamente concesso ai magistrati di proseguire nel non rispondere personalmente degli errori commessi.
Questo privilegio di impaginare le notizie a loro totale piacere continuerà sine die ad essere permesso anche ai direttori dei quotidiani o verrà il giorno che saranno obbligati a dare la stessa rilevanza alla notizia iniziale e a quella conclusiva?
Me lo auguro per quella correttezza morale che dovrebbe guidare ogni azione umana.
Cordiali saluti.
Ne ammazza più la penna che la spada….
Sembrerà strano ma questo è un giudice che ragiona bene, chapeau.
Tornare alla ragione. Non offendere. Vi sono i miti che tali sono e non stupidi. Possono reagire. Ecco la lezione da trarne.
… In custa incivltade de gherra bi at sempre prus pagu tempus de pessare, totugantos ispintos e tirados a fàghere totu a velocidade sempre prus acelerada che a totu su chi ndhe ruet dae sas aeras e s’irdoat, si no si brùsiat prima che a sos meteorites.